Dopo la Toscana anche il Consiglio regionale ligure medicalizza il fumo di Cannabis

La marijuana e' una droga non una medicinaSecondo il provvedimento i derivati della Cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista in anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia.

Approvata all’unanimita’ dal consiglio regionale ligure la proposta di legge sull’erogazione dei farmaci a base di cannabinoidi.

La legge stabilisce che ”la Regione Liguria detti le disposizioni organizzative relative all’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalita’ terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale, salvaguardando l’autonomia e la responsabilita’ del medico nella scelta terapeutica e dell’evidenza scientifica”.

Secondo il provvedimento i derivati della Cannabis, sotto forma di specialita’ medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista in anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia.

I farmaci cannabinoidi sono a carico del servizio sanitario regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale solo in seguito a una indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti cui lo specialista stabilisce la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilita’.

Anche i medici specialisti operanti nei centri di cure palliative pubblici e convenzionati possono fare la prescrizione.

Secondo il provvedimento l’inizio del trattamento puo’ avvenire in ospedale o in strutture a esso assimilabili, compresi day-hospital e ambulatori; i farmaci sono acquistati dalla farmacia ospedaliera a carico del servizio sanitario regionale, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione del paziente.

Le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere i medici nella reperibilita’ dei farmaci. In ambito domiciliare, in caso di cura realizzata con queste modalita’ ma utilizzando farmaci esteri importati, il farmacista del servizio pubblico consegna direttamente i farmaci importati al medico o al paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie riportate nella fattura estera.

Nel caso di preparazioni galeniche magistrali per un utilizzo extra-ospedaliero, fornite da farmacie private su presentazione di prescrizione del medico specialista, la spesa per la terapia e’ a carico del paziente, quando e’ prescritta su ricettario bianco.

La spesa resta a carico del servizio sanitario regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del servizio pubblico e utilizzi il ricettario del servizio sanitario regionale per la prescrizione magistrale. (AdnKronos 31.7.2012)

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